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News04/10/2022

AVVISO BANDO DI GARA MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PER N. 2 ANNI SCOLASTICI

SOSPENSIONE E PROROGA SCADENZA BANDO DI GARA MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PER N. 2 ANNI SCOLASTICI

News14/10/2021

Definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso presso la sede municipale

IL SINDACO

 

Premesso che il Comune di Conza della Campania non ha individuato alcun dirigente/funzionario quale datore di lavoro, per cui la competenza all’adozione del presente atto è in capo allo scrivente, quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a tenore del quale “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

 

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) e, in particolare, l’art. 1, comma 5, il quale dispone che “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”;

 

Viste le Linee Guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;

 

 

DISPONE

 

Di adottare le seguenti modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 per l’ingresso sul luogo di lavoro del personale che presta servizio a qualunque titolo per il Comune o che svolge attività lavorativa, formativa o di volontariato presso il Comune anche sulla base di contratti esterni:

 

Art. 1 - Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19

1. Il personale che presta servizio a qualunque titolo per il Comune o che svolge attività lavorativa, formativa o di volontariato presso il Comune anche sulla base di contratti esterni è tenuto a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”). L’obbligo non si applica solo nei confronti dei cittadini utenti che accedono all’edificio comunale per fruire dei servizi erogati.

2. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma precedente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Art. 2 - Personale preposto al controllo

1. Le verifiche circa il possesso della certificazione verde di cui all’art. 1 competono al datore di lavoro, il quale può incaricare, con atto scritto tale funzione ad uno o più responsabili dei servizi o degli uffici o ad uno o più dipendenti specificamente individuati.

 

Art. 3 - Modalità di effettuazione del controllo

1. Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 viene effettuato dal personale di cui all’art. 2 con l’utilizzo di uno o più dispositivi mobili che consentono attraverso l’app Verifica C19 di leggere il QR Code presente sul certificato verde, presentato in formato digitale o cartaceo, e di accertarne la validità.

2. I controlli devono essere effettuati con cadenza giornaliera al momento dell’accesso dei dipendenti al luogo di lavoro o, successivamente, all’ingresso dei dipendenti nel luogo di lavoro nell’arco della giornata lavorativa.

3. I controlli devono essere effettuati su almeno il 30% del personale dipendente e dei soggetti che fanno ingresso nella sede municipale per motivi diversi dalla fruizione dei servizi erogati dal Comune.

4. Il possesso della Certificazione verde COVID-19 non può essere oggetto di autocertificazione.

 

Art. 4 - Adempimento in caso di esito negativo del controllo

1. Nel caso di accertamento svolto al momento dell’accesso dei dipendenti al luogo di lavoro, qualora il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il personale preposto al controllo deve vietare al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

2. Nel caso di accertamento svolto in un momento successivo all’ingresso, il personale preposto al controllo dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare al Responsabile dell’ufficio personale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Responsabile competente, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, è tenuto ad inviare la segnalazione al Prefetto ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, nonché ad avviare la procedura disciplinare.

4. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

 

Art. 5 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni organizzative devono essere osservate a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.

 

Conza della Campania, lì 14/10/2021

 

               IL SINDACO

       Sig. Luigi Ciccone

 

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